Condizioni generali di appalto di opere e servizi

2 e) LU-VE avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti all’Appaltatore, dandone preventivamente comunicazione all’Appaltatore, ove riceva una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui alla lettera d) che precede, secondo la normativa vigente. Con il pagamento al richiedente LU-Ve sarà liberata dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti a favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato; f) in caso di sua opposizione a quanto previsto dalla lettera d) che precede, comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni solari a LU-VE, autorizza LU-VE alla sospensione e alla liquidazione ai sensi della lettera e) che precede. In tale ipotesi resta inteso che le spese legali che LU-VE abbia a sostenere, siccome chiamato in giudizio come obbligato solidale dal richiedente, saranno a totale carico dell’Appaltatore. Le Parti convengono espressamente che i requisiti gestionali dell’Appaltatore, di cui ai sopraccitati punti a), b) e c) sono da ritenersi condizionanti il Contratto di Appalto, nel senso che (art. 1353 c.c.) il venir meno, anche solo parziale, di tali presupposti, determinerà la risoluzione automatica del rapporto contrattuale di appalto, osservato l’art. 1360 secondo comma c.c. Le Parti convengono altresì che quanto previsto ai punti da c) a e) che precedono troverà applicazione anche nel caso di pretese del personale dell’Appaltatore volte ad ottenere danni per i quali non risultino indennizzati ad opera dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dei quali LU-VE può essere chiamato a rispondere in solido con l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente. Il Committente avrà il diritto di ripetere dall’Appaltatore quanto eventualmente pagato in virtù della responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente. ARTICOLO 3 – Obblighi ed impegni dell’Appaltatore 3.1 L’Appaltatore è obbligato a compiere a regola d’arte l’opera e/o i servizi indicati nel Contratto di Appalto. 3.2 Le Parti convengono che l’Appaltatore non possa dare in subappalto, anche solo parziale, l’esecuzione dell’opera o dei servizi se non a seguito di autorizzazione scritta di LU-VE e sottoscrizione dell’apposito modello richiedibile a LU-VE. In tale ipotesi rimane specificamente convenuto che l’Appaltatore si obblighi a prevedere, nel contratto di subappalto, quantomeno le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, e 16 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, l’Appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti di LU-VE del pieno adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti in relazione al compimento dell’opera o dei servizi da parte del/dei subappaltatore/i. 3.3 L’Appaltatore non è autorizzato né alla cessione del Contratto di Appalto, né alla cessione dei crediti da esso derivanti, se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta di LU-VE. ARTICOLO 4 – Esecuzione delle attività e rispetto della normativa applicabile 4.1 L’Appaltatore si obbliga ad adempiere esattamente a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1176 e 1175 c.c., impegnandosi ad eseguire il Contratto di Appalto mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l’utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

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