Condizioni generali di acquisto per materiali e servizi diretti

3 / 11 2.10. “ Fornitore ”: indica qualunque società, ente o persona fisica che venda i Prodotti nell’ambito della sua attività commerciale o professionale; 2.11. “ Gruppo LU-VE ”: indica il gruppo di società costituito dalla Capogruppo e dalle Affiliate; 2.12. “ Incoterms 2010 ”: indica i termini redatti dalla Camera di Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini relativi al commercio; 2.13. “ Informazioni Riservate ”: indica tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’Ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come “confidenziali”, “riservate”, “privilegiate” o “price sensitive”; 2.14. “ Listino Prezzi ”: indica il listino prezzi ufficialmente in vigore inviato di volta in volta a LU-VE dal Fornitore; 2.15. “ LU-VE ” o “ Società ”: indica la Controllata e/o l’Affiliata che, a seconda del caso, è parte dell’Acquisto; 2.16. “ Ordine ”: indica ciascuna proposta di Acquisto di Prodotti inoltrata da LU-VE al Fornitore; 2.17. “ Parti ”: indica LU-VE e il Fornitore; 2.18. “ Piano di Consegna ”: indica, in relazione ad ogni Contratto Fornitore, il programma scritto inviato di volta in volta da LU-VE e integrante le presenti CGA, che specifica le date di consegna e le quantità di Prodotti da fornire nel periodo di tempo stabilito dal suddetto programma; 2.19. “ Prodotto ”: indica qualsiasi bene o servizio oggetto di Acquisto da parte di LU-VE o di una sua controllata; 2.20. “ Prodotto Difettoso ”: indica i Prodotti non conformi alle specifiche concordate tra le Parti, o che presentino difetti di fabbricazione, anche latenti – purché scoperti entro un anno dalla consegna – tali da renderli inservibili per l’uso per il quale sono stati ordinati; 2.21. “ Sito ”: indica il sito internet www.luvegroup.com , o qualsiasi altro sito internet che è o sarà il sito internet ufficiale del Gruppo LU-VE; 2.22. “ Ufficio Acquisti LU-VE ”: indica la funzione di LU-VE competente per gli Acquisti. 3. SCOPO DELLE CGA 3.1. LU-VE non sarà vincolata da condizioni generali di vendita del Fornitore, neanche nell’ipotesi in cui si faccia riferimento a queste ultime o le stesse siano contenute in qualsiasi documentazione di provenienza del Fornitore; il tutto rimane valido in assenza di un preventivo consenso scritto espresso siglato da entrambi le parti. 3.2. LU-VE si riserva il diritto di modificare le presenti CGA, restando inteso che le nuove CGA si applicheranno a tutti gli Acquisti conclusi a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione delle nuove CGA al Fornitore. 3.3. Tutti gli Acquisti saranno regolati dalle presenti CGA e dai documenti qui di seguito indicati. In caso di qualsivoglia conflitto, discrepanza o contraddizione fra essi, l'ordine di priorità dei documenti è il seguente: a) Ordine; b) Piano di Consegna; c) Contratto Fornitore;

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