Condizioni generali di acquisto per materiali e servizi diretti

10 / 11 a) le relative informazioni, ivi incluse le Informazioni Tecniche, diventino pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che il Fornitore ne abbia colpa; b) siano decorsi 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto Fornitore per qualsivoglia ragione intervenuta. 16.3 Qualsiasi comunicazione a terzi relativamente all'esistenza e contenuto delle presenti CGA attraverso ogni mezzo (stampa, radio, TV, altro media) dovrà essere preventivamente concordata dalle parti per iscritto. 17. COMPLIANCE 17.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico e il Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati da LU-VE, disponibili, sui siti internet www.luve.it (nella sezione “ Il Gruppo/Codice Etico ”) e www.sest.it (nella sezione “ L’Azienda ”), impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito. 17.2 Nell’esecuzione delle proprie prestazioni, il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento conforme al Modello ex D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico di LU-VE tale da non esporre LU-VE al rischio di applicazione delle sanzioni ivi previste, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri soci, dipendenti e collaboratori che partecipino all’esecuzione del Contratto Fornitore. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a LU-VE il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/01. 17.3 L’inosservanza anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico di LU-VE, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legittimerà LU-VE a risolvere il Contratto Fornitore e ogni rapporto con l’Appaltatore con effetto immediato, fermo restando la facoltà di LU-VE di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 18. AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE 18.1 Il Fornitore deve utilizzare tutte le risorse e strutture necessarie alla produzione dei Prodotti (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale di tale produzione (in particolare per quanto attiene a rifiuti, acque reflue, inquinamento dell'aria e rumore). Il Fornitore deve implementare e mantenere un sistema di gestione ambientale certificato in conformità con i requisiti di cui allo standard ISO 14001. 18.2 Il Fornitore è responsabile della registrazione e, ove necessario, dell’ottenimento dell’autorizzazione, nonché di provvedere alla dovuta comunicazione sulla presenza di sostanze chimiche nei Prodotti in conformità con i requisiti di legge applicabili al mercato di riferimento dei prodotti LU-VE in cui verranno incorporati i Prodotti. 18.3 Il Fornitore prende inoltre atto che LU-VE promuove attivamente un luogo di lavoro eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile e che LU-VE richiede al Fornitore di attenersi ai medesimi standard e principi e di agire di conseguenza. In particolare, il Fornitore dovrà sempre ispirare la propria condotta alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione Tripartita dell'OIL sui Principi Concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, dalle Direttive all'OCSE per le Imprese Multinazionali. 19. DICHIARAZIONE E POLITICA CONFLICT MINERAL 19.1 LU-VE sostiene la lotta contro la violenza, le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale per l'estrazione e la commercializzazione di alcuni minerali della zona geografica che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) e i paesi limitrofi (denominata “ Regione Conflict Mineral ").

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